Collegio dei Geometri Massa Carrara
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Modifiche divisori interni

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Messaggio  G.Borzoni Gio Set 17, 2009 2:47 pm

Visto l'articolo 26 della Legge n. 47 del 28/02/1985 del quale cito il seguente Comma modificato dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 23/04/1985

"non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2/apr/1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16/apr/1968, rispettino le originali caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse."

Vorrei sapere se un immobile sito nel Comune di Massa che ha subito modifiche interne compatibili con la sopracitata legge in data precedente all'entrata in vigore della Legge n. 662 del 23/12/1996, legge con la quale è stata introdotta la Denuncia di Inizio attività, può essere considerato urbanisticamente legittimo o se è in contrasto con altre Leggi, Decreti, Regolamenti o altro dei quali non sono a conoscenza.

Grazie Stefano
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Messaggio  pecorella smarrita Mar Nov 17, 2009 3:34 am

il comma 2 del medesimo art.26 recitava:
2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

se la documentazione di cui sopra è stata presentata le opere non sono da considerarsi prive di titolo edilizio.
Io non entrerei in merito al rispetto delle normative vigenti all'epoca perchè la valutazione di conformità fu fatta all'epoca della presentazione dell'art.26 dal progettista e (probabilmente) dall'ufficio che l'ha ricevuta.

Invece se la documentazione di cui al comma 2 non è stata presentata le opere eseguite sono da intendersi eseguite in assenza di titolo e pertanto oggi sarà necessario presentare un accertamento di conformità. La regolarizzazione delle opere potra avvenire se le opere eseuite presentano le caratteristiche di conformità alle norme vigenti all'epoca d'esecuzione e se sono conformi a quelle vigenti.

ciao.

PS: l'art.26 della 47/85 non fu abrogato dal 662, ma ne limito' il campo d'applicazione. Se non ricordo male l'art.26 rimase in vigore fino all'entrata in vigore della L.R.52/99.

pecorella smarrita

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